Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VI
PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo V
PROCEDIMENTO PER DECRETO
Art. 463 c.p.p.
Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati.

1.L'esecuzione del decreto di condanna pronunciato a carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile.

2.Se l'opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione.


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