Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo I
GIUDICE

Capo VIII
RIMESSIONE DEL PROCESSO
Art. 46 c.p.p.
Richiesta di rimessione.

1.La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.

2.La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale.

3.Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.

4.L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta.


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