Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VI
PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo IV
GIUDIZIO IMMEDIATO
Art. 456 c.p.p.
Decreto di giudizio immediato.

1.Al decreto che dispone il giudizio immediato si applicano le disposizioni dell'articolo 429 commi 1 e 2.

2.Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 ovvero la sospensione del procedimento con messa alla prova.[1]

3.Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato all'imputato e alla persona offesa almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

4.All'imputato e alla persona offesa, unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero.

5.Al difensore dell'imputato è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.

[1] La Corte Costituzionale, con sentenza 30 gennaio - 14 febbraio 2020, n. 19 (in G.U. 1 s.s. 19/02/2020, n. 8), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova".

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