Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VI
PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo III
GIUDIZIO DIRETTISSIMO
Art. 451 c.p.p.
Svolgimento del giudizio direttissimo.

1.Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.

2.La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.

3.Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione.

4.Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 450 comma 2, contesta l'imputazione all'imputato presente.

5.Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444. [1]

6.L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. [1]

[1] La Corte Costituzionale con sentenza 10 novembre - 2 dicembre 2022, n. 243 (in G.U. 1<sup>a</sup> s.s. 07/12/2022, n. 243) ha dichiarato che "l'illegittimità costituzionale degli artt. 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale, in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen".

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