Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VI
PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo II
APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI
Art. 446 c.p.p.
Richiesta di applicazione della pena e consenso.

1.Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo, 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo.

2.La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3.La volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.

4.Il consenso sulla richiesta può essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato.

5.Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato.

6.Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.


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