Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro VI
PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I
GIUDIZIO ABBREVIATO
Art. 443 c.p.p.
Limiti all'appello.

1.L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.[1][2]

2.COMMA ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479

3.Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

4.Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio - 20 luglio 2007, n. 320 (in G.U. 1a s.s. 25/7/2007, n. 29) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della L. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l'art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 19-29 ottobre 2009, n. 274 (in G.U. 1a s.s 04/11/2009, n. 44) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 443, comma 1, nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente.

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