Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo I
GIUDICE

Capo VII
INCOMPATIBILITĄ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE
Art. 44 c.p.p.
Sanzioni in caso di inammissibilitą o di rigetto della dichiarazione di ricusazione.

1.Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione, la parte privata che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni, senza pregiudizio di ogni azione civile o penale.


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