Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Titolo X REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
Art. 437 c.p.p. Ricorso per cassazione.
1.Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e).