Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo I
GIUDICE

Capo VII
INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE
Art. 43 c.p.p.
Sostituzione del giudice astenuto o ricusato.

1.Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

2.Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11.


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