Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo I
GIUDICE

Capo VII
INCOMPATIBILITĄ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE
Art. 42 c.p.p.
Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione.

1.Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.

2.Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.


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