Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Titolo VII
INCIDENTE PROBATORIO
Art. 404 c.p.p.
Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile.

1.La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.025 secondi