Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Titolo VII INCIDENTE PROBATORIO
Art. 400 c.p.p. Provvedimenti per i casi di urgenza.
1.Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.