Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo I
GIUDICE

Capo VII
INCOMPATIBILITÀ, ASTENSIONE E RICUSAZIONE DEL GIUDICE
Art. 40 c.p.p.
Competenza a decidere sulla ricusazione.

1.Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello;

su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato. [1] [2]

2.Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

3.Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

[1] Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
[2] Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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