Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Titolo VII
INCIDENTE PROBATORIO
Art. 399 c.p.p.
Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini.

1.Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.


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