Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Titolo VII INCIDENTE PROBATORIO
Art. 399 c.p.p. Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini.
1.Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo.