Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Titolo VII
INCIDENTE PROBATORIO
Art. 394 c.p.p.
Richiesta della persona offesa.

1.La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.

2.Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.


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