PARTE SECONDA
Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
Titolo VI bis
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE
Art. 391 quater c.p.p.
Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.
1.Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.
2.L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.
3.In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.