Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Titolo V
ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 378 c.p.p.
Poteri coercitivi del pubblico ministero.

1.Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'articolo 131.


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