PARTE SECONDA
Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
Titolo V
ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 378 c.p.p.
Poteri coercitivi del pubblico ministero.
1.Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'articolo 131.