PARTE SECONDA
Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
Titolo V
ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 376 c.p.p.
Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto.
1.Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.