Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Titolo V
ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 376 c.p.p.
Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto.

1.Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio o confronto, l'accompagnamento coattivo è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice.


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