PARTE SECONDA
Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE
Titolo V
ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 374 c.p.p.
Presentazione spontanea.
1.Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni.
2.Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.
3.La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.