Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Titolo V ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 358 c.p.p. Attività di indagine del pubblico ministero.
1.Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.