Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Titolo II NOTIZIA DI REATO
Art. 334 bis c.p.p. Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva.
1.Il difensore e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte.