Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Titolo II NOTIZIA DI REATO
Art. 330 c.p.p. Acquisizione delle notizie di reato.
1.Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.