Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 327 c.p.p.
Direzione delle indagini preliminari.

1.Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.


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