Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 326 c.p.p. Finalità delle indagini preliminari.
1.Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.