PARTE PRIMA
Libro IV
MISURE CAUTELARI
Titolo I
MISURE CAUTELARI PERSONALI
Capo VIII
RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE
Art. 314 c.p.p.
Presupposti e modalità della decisione.
1.Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchè il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo. [2]
2.Lo stesso diritto spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare, quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280. [2]
3.Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.
4.Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.
5.Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice, il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima. [1] [3]
[1] La Corte Costituzionale con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 310 (in G.U. 1a s.s. 31/07/1996, n. 31) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a cusa di erroneo ordine di esecuzione."
[2] La Corte Costituzionale con sentenza 24 marzo-2aprile 1999, n. 109 (in G.U. 1a s.s. 07/04/1999, n. 8) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perchè il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto, entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare";
Ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo "nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida".
[3] La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 20 giugno 2008, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 25/06/2008, n. 27) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione.