Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro IV
MISURE CAUTELARI

Titolo I
MISURE CAUTELARI PERSONALI

Capo III
MISURE INTERDITTIVE
Art. 290 c.p.p.
Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali.

1.Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2.Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.


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