Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo I
GIUDICE

Capo V
CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA
Art. 29 c.p.p.
Cessazione del conflitto.

1.I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.


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