Libro I SOGGETTI Titolo I GIUDICE Capo V CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA
Art. 29 c.p.p. Cessazione del conflitto.
1.I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.