Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro IV
MISURE CAUTELARI

Titolo I
MISURE CAUTELARI PERSONALI

Capo II
MISURE COERCITIVE
Art. 282 c.p.p.
Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

1.Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2.Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato.


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