Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro IV
MISURE CAUTELARI

Titolo I
MISURE CAUTELARI PERSONALI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 277 c.p.p.
Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari.

1.Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.


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