Libro IV MISURE CAUTELARI Titolo I MISURE CAUTELARI PERSONALI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 277 c.p.p. Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari.
1.Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto.