Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo I
GIUDICE

Capo IV
PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA
Art. 27 c.p.p.
Misure cautelari disposte dal giudice incompetente.

1.Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.


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