PARTE PRIMA
Libro I
SOGGETTI
Titolo I
GIUDICE
Capo IV
PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA
Art. 27 c.p.p.
Misure cautelari disposte dal giudice incompetente.
1.Le misure cautelari disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321.