Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo III
MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Capo IV
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI
Art. 266 bis c.p.p.
Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche.

1.Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonchè a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.


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