Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo III
MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Capo III
SEQUESTRI
Art. 253 c.p.p.
Oggetto e formalità del sequestro.

1.L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti.

2.Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonchè le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

3.Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.

4.Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.


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