Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo III
MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Capo II
PERQUISIZIONI
Art. 252 c.p.p.
Sequestro conseguente a perquisizione.

1.Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.


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