Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo III
MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA

Capo II
PERQUISIZIONI
Art. 249 c.p.p.
Perquisizioni personali.

1.Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purchè questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2.La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto.


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