Libro III PROVE Titolo II MEZZI DI PROVA Capo VII DOCUMENTI
Art. 243 c.p.p. Rilascio di copie.
1.Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116.