Libro III PROVE Titolo II MEZZI DI PROVA Capo VII DOCUMENTI
Art. 241 c.p.p. Documenti falsi.
1.Fuori dei casi previsti dall'articolo 537, il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.