Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo II
MEZZI DI PROVA

Capo VII
DOCUMENTI
Art. 238 c.p.p.
Verbali di prove di altri procedimenti.

1.È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.

2.È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata.

2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile.

3.È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell' atto è >divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili.

4.Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503.

5.Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo.[1]

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre-2 novembre 1998, n. 361 (G.U. 1a s.s. 4/11/1998 n. 44) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non prevede che, qualora in dibattimento la persona esaminata a norma dell'art. 210 del c.p.p. rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di consenso dell'imputato alla utilizzazione si applica l'art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale".

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