Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo II
MEZZI DI PROVA

Capo VII
DOCUMENTI
Art. 237 c.p.p.
Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato.

1.È consentita l'acquisizione, anche di ufficio, di qualsiasi documento proveniente dall'imputato, anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.


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