Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo II
MEZZI DI PROVA

Capo VI
PERIZIA
Art. 229 c.p.p.
Comunicazioni relative alle operazioni peritali.

1.Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.

2.Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.


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