Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo I
GIUDICE

Capo IV
PROVVEDIMENTI SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA
Art. 22 c.p.p.
Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari.

1.Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2.L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

3.Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.


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