Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo II
MEZZI DI PROVA

Capo V
ESPERIMENTI GIUDIZIALI
Art. 218 c.p.p.
Presupposti dell'esperimento giudiziale.

1.L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo.

2.L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.


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