Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo II
MEZZI DI PROVA

Capo IV
RICOGNIZIONI
Art. 216 c.p.p.
Altre ricognizioni.

1.Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.

2.Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.


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