Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo II
MEZZI DI PROVA

Capo IV
RICOGNIZIONI
Art. 215 c.p.p.
Ricognizione di cose.

1.Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato o di altre cose pertinenti al reato, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.

2.Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

3.Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.


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