Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo II
MEZZI DI PROVA

Capo II
ESAME DELLE PARTI
Art. 209 c.p.p.
Regole per l'esame.

1.All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.

2.Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.


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