PARTE PRIMA
Libro III
PROVE
Titolo II
MEZZI DI PROVA
Capo I
TESTIMONIANZA
Art. 195 c.p.p.
Testimonianza indiretta.
1.Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.
2.Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1.
3.L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.
4.Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
5.Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.
6.I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.
7.Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio n. 24 (in G.U. 1a s.s. 5/2/1992 n. 6) ha dichiarato la illegittimità costituzionale del quarto comma del presente articolo.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 29-30 luglio 2008 n. 305 (in G.U. 1a s.s. 6/8/2008 n. 33) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma 4, del codice di procedura penale, ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere a) e b), cod. proc. pen e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate.