Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 193 c.p.p.
Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.

1.Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.006 secondi