Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 193 c.p.p.
Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.

1.Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.


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