Codice di Procedura Penale

PARTE SECONDA

Libro V
INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Titolo V
ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 191 c.p.p.
Prove illegittimamente acquisite.

1.Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

2.L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

2-bis.Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale.


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