Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 189 c.p.p.
Prove non disciplinate dalla legge.

1.Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.


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