Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro III
PROVE

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 187 c.p.p.
Oggetto della prova.

1.Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza.

2.Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

3.Se vi è costituzione di parte civile, sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato.


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