Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo VII
NULLITÀ
Art. 182 c.p.p.
Deducibilità delle nullità

1.Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.

2.Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181 commi 2, 3 e 4.

3.I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza.


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